IL TRIBUNALE Nella causa in grado d'appello promossa dall'I.N.P.S., contro Antiga Daniele e Antiga Carmen ha pronunciato la seguente ordinanza; Con ricorso depositato il 4 aprile 1996, l'I.N.P.S. proponeva appello avverso la sentenza n. 21/1996 del pretore di Treviso che, accogliendo il ricorso proposto da Antiga Daniele e Carmen, quali eredi di Da Lozzo Amelia, dichiarava l'obbligo dell'I.N.P.S. a corrispondere loro la pensione di reversibilita', di cui era titolare la Da Lozzo, nella misura del 60% di quella liquidata al di lei coniuge defunto, integrata al minimo, condannando l'Istituto al pagamento delle relative differenze, nei limiti dei ratei maturati nei tre anni e trecento giorni antecedenti alla data di presentazione del ricorso giudiziario e fini al decesso della Da Lozzo, oltre ad interessi legali dal 121o giorno successivo alla domanda amministrativa. L'I.N.P.S. rilevava che, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 166/1996, l'impugnata sentenza doveva considerarsi priva di effetti e che nulla era dovuto ai ricorrenti, neppure per interessi e rivalutazione, ex art. 1 commi 2 e 3 del citato decreto. In corso di causa gli appellati - ritualmente costituiti - chiedevano "la rimessione alla Corte costituzionale" del giudizio, in relazione alle previsioni di cui all'art. 1 commi 180, 181, 182 e 183 della legge n. 662/1996. All'udienza del 22 giugno 1999 l'I.N.P.S. chiedeva la dichiarazione di estinzione del giudizio con compensazione delle spese, alla luce dell'art. 36 comma 5 della legge n. 448/1998. Ritiene il tribunale che l'art. 1 commi 181 e 182 legge n. 662/1996 e l'art. 36 comma 5 legge n. 448/1998 presentino profili d'incostituzionalita' con riferimento agli artt. 3, 24, e 38 della Costituzione. Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 321/2000). 00C0512